UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2199; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale - 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Rocca S. Stefano, aggregato con R. decreto 6 settembre
1928,  n.  2199,  a  quello  di  Bellegra,  e'  ricostituito  con  la
circoscrizione  preesistente  all'entrata  in  vigore   del   decreto
medesimo. 
  Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale  amministrativa,
provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra
i Comuni suddetti.